| Mercoledi' 22 Febbraio - 11:17:51 PM |

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita, ai sensi degli artt.36 e seguenti del Codice Civile, l'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATORI CORSE CICLISTICHE (A.O.C.C.) che potrà essere anche semplicemente indicata come A.O.C.C.
L'A.O.C.C. ha sede in Milano presso il Consiglio del Ciclismo Professionistico, Piazza Luigi di Savoia, 2.
II Consiglio Direttivo potrà con propria delibera trasferire la sede legale anche altrove nell'ambito nazionale ed istituire sedi secondarie, agenzie e uffici.
Art. 2 SOCI
Fanno parte dell'A.O.C.C. Enti Organizzatori, in qualunque forma costituiti, anche se in società di capitali, titolari dell'organizzazione di gare iscritte nel calendario internazionale, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e che ne accettano lo Statuto ed i regolamenti.
L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'Ente Organizzatore. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo che delibera in merito all'associazione nella prima riunione utile.
Sull'ammissione a Socio i1 Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.
La qualifica di Associato si perde nei seguenti casi:
a - per recesso, che deve essere formulato per scritto con lettera raccomandata R.R. al Consiglio Direttivo;
b - per soppressione della gara e conseguente perdita dei requisiti di cui all'art. 2;
c - per esclusione pronunciata da1 Consiglio Direttivo, all'unanimità, per gravi motivi e deliberata dall'Assemblea;
d - per non aver pagato 1a quota associativa per due anni consecutivi.
Per quanto riguarda la qualità di associato, i1 recesso da parte dello stesso e la sua posizione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del Codice civile.
Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo Statuto: pertanto essi partecipano attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerti, mediante la partecipazione attiva alle assemblee ordinarie e straordinarie a qualsiasi titolo convocante e mediante il versamento delle quote associative.
Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci hanno diritto:
* a partecipare a tutte le attività sociali;
* a ricevere eventuali pubblicazioni edite dall'A.O.C.C.;
* all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali
ART. 3 FINALITA'
L'A.O.C.C. ha i seguenti scopi:
a – valorizzare, coordinare e migliorare l'attività svolta dai singoli Enti titolari dell'organizzazione di gare iscritte nel calendario fino alla classe 4 e nel calendario nazionale riservato alla categoria élite con contratto;
b – provvedere alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio organizzativo per favorirne il miglioramento sotto l'aspetto tecnico, della sicurezza degli atleti, del pubblico e personale addetto all'organizzazione;
c – promuovere e favorire iniziative per la formazione e l'aggiornamento dei singoli Enti associati;
d – promuovere e favorire la divulgazione di informative tecniche emanate dall'U.C.I., dalla F.C.I. e dal Consiglio del Ciclismo Professionistico;
e – promuovere incontri, convegni di carattere tecnico, giuridico, fiscale e tributario su problematiche di notevole rilevanza per l'attività degli Enti associati.
L'A.O.C.C., allo scopo di facilitare la realizzazione dei fini istituzionali, ha facoltà di effettuare tutte le operazioni necessarie ed opportune, compresa ogni operazione finanziaria con privati e con Enti Pubblici, nonché di assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria ed opportuna per i1 perseguimento dei suoi scopi.
L'A.O.C.C. partecipa all'attività del Consiglio del Ciclismo Professionistico e rappresenta i soci all'interno dello stesso.
Art. 4 DURATA
L'A.O.C.C. è una libera Associazione di fatto, è apartitica, autonoma, ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e le somme eventualmente avanzate al termine di ciascun periodo di gestione sono obbligatoriamente reinvestite nell'attività associativa ed è regolata a norma dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 5 AFFILIAZIONI
L'A.O.C.C. con delibera del Consiglio Direttivo potrà associarsi ad organismi italiani e stranieri che coordinano l'attività sportiva nel settore del ciclismo e/o potrà partecipare, se richiesta, anche ad altre associazioni nazionali o internazionali che abbiano le stesse finalità.
Art. 6 ATTIVITA'
L'attività dell'A.O.C.C. si svolgerà secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti nazionali ed internazionali delle Istituzioni di cui fa parte.
Art. 7 QUOTA SOCIALE
Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota associativa nell'importo, con le modalità e alle scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa sarà determinata nell'importo dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea.
E' vietata la cessione delle quote da parte dei Soci e la stessa non è rivalutabile.
Nei confronti dei morosi si procederà nei termini previsti dal precedente art. 6.
Art. 8 PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI
L'A.O.C.C. trae i mezzi per finanziare la propria attività:
a – dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
b – da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, Società, Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
c – dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
d – da prestazioni di servizio, da sponsorizzazioni e partecipazioni pubblicitarie.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci recedenti o esclusi non saranno rimborsati.
Art. 9 ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:
a – l'Assemblea dei Soci;
b – il Consiglio Direttivo;
c – il Presidente;
d – il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'A.O.C.C. perché rappresenta l'universalità degli Enti associati.
L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede istituzionale.
Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il 1uogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
La convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicata all'Albo della sede sociale almeno per quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo sia per le sedute ordinarie che per quelle straordinarie, con avviso scritto recapitato al domicilio del Socio stesso almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il 31 marzo per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengono opportuno, oppure su richiesta motivata, presentata per scritto, da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
Il diritto di voto spetta agli associati che abbiano svolto effettiva attività organizzativa nei dodici mesi precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea e siano in regola con il versamento della quota sociale.
Nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ogni Ente Organizzatore ha diritto ad un voto.
Art. 11 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria:
* elegge il Presidente;
* elegge il Consiglio Direttivo;
* elegge il Collegio dei Revisori
* approva le relazioni del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso e sull'attività dell'anno sociale successivo;
* approva il bilancio preventivo e il programma dell'attività sociale;
* approva il conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
* approva i regolamenti interni;
* stabilisce annualmente l'importo della quota associativa;
* tratta di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
* ratifica l'esclusione di un associato deliberata dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria:
* elegge il nuovo Presidente in caso di morte o dimissioni dello stesso
* delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
* delibera lo scioglimento dell'Associazione, sulla situazione patrimoniale che ne consegue;
* delibera su tutte le questioni che il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Soci firmatari della richiesta di convocazione hanno posto all'ordine del giorno;
Art. 12 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
* in prima convocazione quando sono presenti (fisicamente o per delega) almeno i due terzi dei Soci regolarmente iscritti
* in seconda convocazione (da indirsi non prima di due ore e non oltre ventiquattro ore dalla prima) l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati purché non inferiore alla metà degli associat i.
* Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi di tutti i Soci iscritti al libro dei Soci.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.
Ogni Ente associato avente diritto può detenere una sola delega.
Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Gli Enti associati sono rappresentati da un proprio Socio che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza dell'Ente Organizzatore.
II Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, nonché i membri del Collegio dei Revisori non possono detenere deleghe
Art. 13 SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta dal presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
II Presidente dell'Assemblea nomina, fra i Soci, un Segretario e gli Scrutatori qualora vi siano votazioni.
L'Assemblea, quando è riunita per eleggere i propri organi nomina un Presidente, un Segretario e due scrutatori.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali della assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le votazioni in ordine alle singole deliberazioni avvengono con voto palese.
La richiesta di votazione e scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
Le elezioni hanno sempre luogo con votazione a scrutinio segreto.
Ai lavori dell'Assemblea possono assistere (con diritto di parola ma non di voto) personalità del mondo dello sport e particolarmente del ciclismo o altri personaggi il cui intervento può essere utile ai lavori dell'Assemblea stessa.
La decisione di invitare altre persone spetta al Consiglio Direttivo che decide a maggioranza dei votanti.
Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle decisioni, degli indirizzi e dei programmi dell'Assemblea.
II Consiglio Direttivo amministra l'A.O.C.C. ed è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea.
II Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni corrispondenti a quattro esercizi sociali e scade al termine di ogni quadriennio olimpico.
I1 Presidente può essere scelto anche fra coloro che non siano soci di un Ente Organizzatore regolarmente affiliato all'A.O.C.C.
I componenti del Consiglio Direttivo debbono essere scelti fra i Soci degli Enti Organizzatori affiliati all'A.O.C.C.
Nella sua prima adunanza i1 Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente e il Segretario.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti corretti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
II Segretario cura la tenuta dei libri sociali, i1 loro aggiornamento e quant'atro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
II Consiglio Direttivo può inoltre conferire incarichi specifici e a tempo determinato a uno dei suoi componenti.
Tutte le cariche sociali sono conferite, accettare ed espletate a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo può comunque deliberare sulla eventuale assicurazione per i suoi componenti per eventuali danni loro derivanti dall'esercizio delle cariche sociali.
Può inoltre deliberare l'ammissione dei propri membri al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'A.O.C.C.
Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.
Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per quattro anni e sono eleggibili per due volte consecutive.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 15 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno tre consiglieri.
La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma o per telefono almeno due giorni prima.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo hanno validità se assunte a maggioranza e quando sono presenti almeno tre componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
Art. 16 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spetta:
a – la gestione dell'Associazione;
b – il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
c – deliberare sull'ammissione o l'esclusione dei Soci;
d – prendere atto del recesso dei Soci;
e – convocare l'Assemblea;
f – determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea;
g – predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
h – predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
i – nominare eventuali comitati o consulenti per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
l – deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;
m – proporre modifiche statuarie;
n – conferire incarichi professionali per tenere l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, per la tenuta dei libri sociali, dei registri contabili secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia contabile e tributaria;
o – proporre all'Assemblea un regolamento per l'attività dell'Associazione.
Art. 17 IL PRESIDENTE
II Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.
II Presidente rappresenta legalmente l'A.O.C.C. nei confronti di terzi ed ha la firma sociale.
II Presidente:
* presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
* presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
* convoca il Consiglio Direttivo;
* cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
* esercita i poteri del Consiglio Direttivo nei casi di estrema urgenza, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare;
* firma le convocazioni dell'Assemblea deliberate dal Consiglio Direttivo;
* coordina il lavoro del Segretario;
* partecipa, se invitato, alle riunioni degli organismi nazionali ed internazionali cui l'A.O.C.C. è affiliata.
Può comunque delegare altro componente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente resta in carica contestualmente al proprio mandato amministrativo salvo che in caso di morte o dimissioni personali.
In tali casi il Vice Presidente convoca un Assemblea straordinaria entro 30 giorni, per l'elezione del successore che resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
Art. 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
II Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico – finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.
Esso si compone di tre membri ed elegge al suo interno il Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo sugli atti di gestione compiuti dall'A.O.C.C., accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i Bilanci e popone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'A.O.C.C. a titolo cauzionale.
Il Presidente e i membri del Collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Possono essere nominati revisori anche i non Soci.
Il Collegio dei Revisori stabilisce la frequenza delle riunioni durante Fanno, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, non ha l'obbligo di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e alle assemblee dei Soci.
II Collegio dei Revisori ha l'obbligo di assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo.
Il Collegio dei Revisori presterà la sua opera previa liquidazione di eventuali spese e oneri deliberati dal Consiglio Direttivo.
Art. 19 ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione:
* il Bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
* il Conto Consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Bilanci ed rendiconti verranno pubblicati nell'Albo dell'Associazione per quindici giorni consecutivi prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione e con lo stesso anticipo trasmesso ai Soci.
Ciascun Socio può richiedere in qualsiasi momento copia del Bilancio e del rendiconto approvati.
E' vietata. anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i Soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 20 LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:
a – il libro dei Soci;
b – il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c – il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d – il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori;
e – il libro giornale della contabilità sociale;
f – il libro degli inventari.
Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.
Art. 21 REVISIONE DELLO STATUTO
Per la revisione o modifica del presente Statuto decide l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.
Per modificare l'atto costitutivo e/o lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 22 SCIOGLIMENTO DELL'A.O.C.C.
In caso di scioglimento dell'A.O.C.C. , l'Assemblea straordinaria delibererà la destinazione dell'eventuale saldo attivo e del patrimonio sociale, che comunque dovranno essere utilizzati per attività sportive senza fine di lucro, messe in atto da Associazioni senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.
Nel caso l'Assemblea non fosse in grado, per qualsiasi motivo, di ottemperare a quanto previsto dal comma precedente, trascorsi novanta giorni dalla delibera di scioglimento dell'A.O.C.C., l'intero patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione senza scopo di lucro operante nel mondo del ciclismo secondo le procedure previste dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.
Per deliberare lo scioglimento dell'A.O.C.C. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 23 TUTELA DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 sulla privacy "Tutela dei dati personali", gli organi statuari dell'A.O.C.C. useranno i dati dei Soci esclusivamente per promuove ed informare sulle attività dell'Associazione stessa, previa autorizzazione da parte dei singoli Soci.
Art. 24 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per l'elezione alle cariche sociali prevista dall'ordine del giorno dell'Assemblea, la candidatura deve pervenire alla Segreteria dell'A.O.C.C. almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa in considerazione.
Ciascun associato ha diritto di presentare un candidato per ciascuna carica da eleggere.
L'accettazione è presunta, salvo diversa espressa dichiarazione scritta di rifiuto firmata dall'interessato.
E' vietata la candidatura per più di una carica e, nel caso, il candidato deve scegliere preliminarmente rispetto alle votazioni.
Le candidature divise per le cariche da eleggere sono esposte all'albo sociale a cura della Segreteria dell'A.O.C.C. entro 24 ore dalla presentazione.
Art. 25 NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto. Saranno applicate le norme previste dal Codice Civile e quelle delle altre leggi vigenti in materia.
F.to MAURO VEGNI – MARCO BRENTARI
F.to FONTANINI GIOVANNI DANIELE
F.to GIOVANNI CERONI – PERNA FFRNANDO
F.to AMISTADI GUIDO – PAOLO VANOTTI
F.to FRANCO COSTANTINO
F.to RAIMONDI ALBERTO
F.to FRANCESCO RIZZO Notaio
| A.O.C.C. Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani Via Piranesi, 46 - 20137 Milano - Tel. +39 02 66 71 24 51 Fax +39 02 67 07 59 98 |
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